Diritto di Non Voto

 

 

Pochi lo sanno, ma la legge prevede la possibilità di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale.

Le schede di rifiuto sono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all’astensione dal voto.

Nessun mass-media ne parla, sembra che i giochi siano già fatti, e probabilmente molti andranno a votare il ‘meno peggio’.

Nel caso le schede di rifiuto arrivassero a un numero molto elevato (cosa mai successa nelle elezioni italiane) ci sarebbe qualche problema

nell’assegnare i seggi vuoti e i mass-media sarebbero obbligati a parlarne.

L’astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. Quindi, se per assurdo nella consultazione elettorale votassero tre persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare e si procederebbe quindi all’attribuzione dei seggi in base allo scrutinio di tre schede.

Altresì le schede bianche e nulle, fanno sì percentuale votante, ma sono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia che ne attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza…(per assurdo sempre votando bianca o nulla se alle prossime elezioni vincesse Berlusconi le

suddette schede andrebbero attribuite nel premio di Forza Italia).

Esiste, però un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza.

E’, infatti, facoltà dell’elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; E’ possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI, SE VUOLE, L’ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es. Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta).

Esiste una legge, D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 - Art.104, che recita:

“Il segretario dell’ Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000″

5 Responses to “Diritto di Non Voto”

  1. è vero oppure è pesce d’aprile ?
    a quale legge o decreto farebbe riferimento questo articolo ?
    grazie, Paolo

  2. è un articolo serio….altro che pesce d aprile
    vedi articolo DPR 30 Marzo 57 n 361 Art 104 punto 5….per quanto riguarda la messa a verbale….
    Mentre per quanto riguarda il conteggio delle schede e sull’attribuzione dei seggi devi quardare la legislazione elettorale vigente….Ti ringrazio cmq per l’interesse

  3. Che a verbale vadano messe le proteste è vero.

    Ma che le schede rifiutate siano diverse da quelle nulle sembra che sia una bufala.

    sul Corriere

    (chiedo scusa per il commento doppio. Nella prima versione c’era un link non funzionante sulla parola “bufala”. cancellalo pure)

  4. Su questo fatto la cosa no è molto chiara:

    Art. 76
    L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell’art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l’assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

    1. fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell’art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
    2. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d’appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

    Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di cui al comma quarto dell’art. 81.

    Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

  5. Ringrazio tutti per le delucidazioni

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